| Kennedy statuto | |
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1) DENOMINAZIONE E SEDE: 1- E’ costituito, in Cosenza, con sede al Viale P. Borsellino n° 20, il “KENNEDY CLUB COSENZA”; 2- Tale club è Associazione senza scopo di lucro, apolitica, apartitica ed aconfessionale; 3- La sua durata è vincolata alla volontà dell’Assemblea e, comunque, al numero di iscritti, che non dovrà mai essere inferiore a cinque. 2) SCOPI: L’Associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte le iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli aderenti. In particolare, il club orienterà la propria attività verso il settore sportivo e, più precisamente, verso il gioco del calcio, mediante una professione di simpatia e sostegno rivolta esclusivamente nei confronti della squadra e dei colori del COSENZA CALCIO 1914, perseguendo, in tal modo, gli obiettivi e la realizzazione della volontà degli associati. 3) ASSOCIATI: L’ammissione al club e, quindi, l’assunzione della qualità di associato, deve essere deliberata dall’Assemblea, con voto espressione della maggioranza assoluta degli iscritti, senza obbligo di motivazione. 4) INCOMPATIBILITA’: 1- Non possono assumere la qualità di associato coloro i quali siano stati condannati per delitti con sentenza passata in giudicato. 2- La qualità di associato del “KENNEDY CLUB COSENZA” è incompatibile con l’assunzione della medesima qualità in altre associazioni della stressa natura, perseguenti gli stessi scopi (sostegno del Cosenza Calcio 1914) o collegate ad altri club calcistici Italiani o esteri. 5) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI: Gli aderenti alla presente Associazione hanno i seguenti diritti: a) partecipare ed esprimere, con il voto, il proprio pensiero nell’ambito delle assemblee sugli scopi, sull’organizzazione e sulle attività del club; b) usufruire, nella qualità di associati, di tutti i servizi speciali e delle agevolazioni (se esistenti) offerte dalla società COSENZA CALCIO 1914 per la partecipazione alle manifestazioni che vedono impegnata l’omonima squadra; c) ricevere in dotazione, definitiva o provvisoria, materiale pubblicitario, gadgets e quant’altro rappresentativo e riproducente le immagini ed i colori del COSENZA CALCIO 1914; d) poter prendere regolarmente visione nella sede sociale delle varie riviste riguardanti il COSENZA CALCIO 1914; e) prendere parte ai raduni ed ai congressi direttamente organizzati o a cui prende parte, in forma di collaborazione, l’Associazione medesima. 6) DOVERI DELL’ASSOCIATO: Gli associati hanno i seguenti doveri: a) accettare, rispettare ed eseguire le disposizioni Statutarie, le delibere assembleari ed i regolamenti che di volta in volta verranno deliberati o decisi e che saranno portati a loro conoscenza; b) evitare qualsiasi atto di illecito comportamento, allo stadio e fuori di esso, che possa costituire danno per il club, per gli altri associati e/o per la società del COSENZA CALCIO 1914. 7) PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO: La qualità di associato si perde: a) per dimissioni comunicate per iscritto al Presidente o al Segretario dell’Associazione, se nominato; b) per sopravvenuta incompatibilità; c) per condotta contraria all’etica ed ai principi dello sport e che, nel contempo, arrechi discredito e nocumento all’immagine dell’associazione e/o all’immagine della società e della squadra del COSENZA CALCIO 1914; d) per violazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del presente Statuto; e) quando le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7, punto c), del presente Statuto, seppur valutate di lieve entità, abbiano comportato l’ennesimo provvedimento di sospensione. Il numero di sospensioni che potranno comportare la perdita della qualità di associato è determinato dall’Assemblea a propria discrezione, a partire, comunque, da una quota non inferiore a tre 8) SOSPENSIONE DALLA QUALITA’ DI ASSOCIATO: Nei casi meno gravi di violazione delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7, punto c), del presente Statuto, la sanzione potrà essere di sospensione a tempo determinato dalla qualità di associato. 9) VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ED EVENTUALE DETERMINAZIONE SANZIONATORIA: 1- La pronunzia sui comportamenti eventualmente in violazione delle norme di cui agli artt. 6 e 7, punto c), del presente Statuto, e sul loro grado di gravità, verrà compiuta da un’apposita Commissione, formata da un Presidente, un relatore ed un estensore, che verranno nominati, appositamente, dall’Assemblea, con voto espressione della maggioranza assoluta degli iscritti, senza obbligo di motivazione. 2- Alle valutazioni di cui al precedente comma si provvederà solo in virtù di apposito ricorso presentato da chi riveste la qualità di associato, che dovrà essere adeguatamente motivato e dovrà avere, necessariamente, la forma scritta se inoltrato, al Presidente dell’Associazione o al Segretario, se nominato, fuori assemblea. Il ricorso potrà avere anche la forma orale se inoltrato durante l’assemblea degli associati; 3- Le decisioni di cui al comma 1 verranno prese con voto espressione della maggioranza dei componenti la Commissione; 4- Avverso le decisioni della Commissione non sono ammessi reclami. 10) ORGANI DEL CLUB: Sono organi del club: l’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI, che avrà compiti di deliberazione e regolamentari; il PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE, che avrà compiti esecutivi delle deliberazioni assembleari. A quest’ultimo, inoltre, è riconosciuto anche il potere di porre in essere, svincolato da deliberazioni assembleari, appositi regolamenti per una migliore, ordinata e più semplice gestione delle singole riunioni associative. All’infuori di questi, l’Associazione non ha altri organi. Resta, tuttavia, la facoltà dell’Assemblea di deliberare la nomina di altre figure non organiche ma di supporto gestionale (ad esempio, vicepresidenti, segretari, addetti alle P.R. ecc.) e quella del Presidente dell’Associazione di individuare, possibilmente tra i soci che ne facciano richiesta, occasionali collaboratori per lo svolgimento di determinate e singole attività associative. 11) L’ASSEMBLEA: 1- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ed in mancanza di questi dal Segretario dell’Associazione, se nominato, o dall’associato più anziano di età presente alla specifica seduta assembleare; 2- Chi presiede l’Assemblea assume, ipso iure, la carica di Presidente dell’Assemblea; 3- Il Presidente dell’Assemblea nomina, se non è stata assegnata la carica di segretario dell’Associazione, che comporta anche lo svolgimento delle mansioni di segretario delle relative sedute assembleari (salvo che lo stesso non sia già Presidente di assemblea), o se il segretario dell’associazione è assente, il segretario dell’Assemblea, che lo coadiuverà nella gestione e direzione della singola seduta associativa e, se del caso, da tre a cinque scrutatori scelti tra i soci; 4- L’Assemblea delibererà con le seguenti maggioranze: a) maggioranza assoluta (metà + 1 degli iscritti) per le delibere aventi ad oggetto qualsiasi attività per la quale è richiesta, Statutariamente, la determinazione assembleare; b) maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti) se si tratta di seconde o ulteriori convocazioni delle sedute assembleari di cui al punto precedente ed in prima convocazione non si sia raggiunto, come numero di presenti, la maggioranza assoluta degli iscritti; c) maggioranza qualificata (4/5 degli iscritti) se l’ordine del giorno che si dovrà votare ha ad oggetto la posizione (da esprimere con eventuali comunicati) costruttivamente critica dell’Associazione nei confronti della società e/o della squadra del COSENZA CALCIO 1914. Tale maggioranza qualificata è, altresì, necessaria per la validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto eventuali modifiche dello Statuto, lo scioglimento o le fusioni del club. Nei casi in cui è richiesto tale quorum non sono ammesse maggioranze diverse sia in prima che nelle ulteriori convocazioni. 12) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA: 1- L’Assemblea è convocata, con determinazione di data, luogo e orario di svolgimento, almeno sette giorni prima, dal Presidente dell’Associazione e/o, in sua rappresentanza, da qualsiasi figura di collaboratore nominata in via assembleare od occasionale dal Presidente; 2- Non è obbligatorio, al momento della convocazione, l’esposizione degli ordini del giorno, che verranno resi, comunque, noti in sede assembleare; 3- La seduta potrà tenersi anche al fuori della sede sociale; 4- Della seduta e di quanto in essa deciso è redatto apposito verbale, sottoscritto, ai fini della validità di quanto deliberato, dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. 13) IL PRESIDENTE: Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante della stessa. Ha i compiti ed i poteri già determinati dalle norme del presente Statuto e svolge, salvo attribuzione dell’incarico che lui stesso ne farà al segretario dell’Associazione o a qualsiasi altra figura di collaboratore da lui nominato, anche la funzione di tesoriere del Club. 14) PATRIMONIO DEL CLUB: 1- Il patrimonio del Club è costituito da n° 01 striscione di m. 4 e da n° 01 stendardo; 2- La custodia di tali beni è affidata al Presidente dell’Associazione, che potrà, all’uopo, nominare tra gli associati altro custode. 15) SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE E FUSIONI: 1- Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di cui all’art. 11, comma 4, punto c), del presente Statuto; 2- La cessazione vi sarà, senza necessità alcuna di delibera assembleare ma previa apposita dichiarazione del Presidente, esclusivamente per l’ipotesi di cui all’art. 1, comma 3, del presente Statuto; 3 – Con approvazione della maggioranza qualificata di cui all’art. 11, comma 4, punto c), del presente Statuto, può essere, altresì, deliberata dall’Assemblea la fusione del club con altro Cosenza Club legalmente costituito e riconosciuto. 16) DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI: 1- Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto si farà riferimento ai regolamenti deliberati di volta in volta dall’Assemblea degli Associati con rinvio ed ausilio, per quanto possibile, delle disposizioni di legge; 2- Ai fini della sua entrata in vigore ed efficacia il presente Statuto deve essere sottoscritto dai soci fondatori. |
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